Gentile Avvocato, quali sono i limiti alla concorrenza tra imprenditori?
(M. G., Rogliano)
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La concorrenza tra imprenditori è non solo consentita ma anche incentivata dal nostro ordinamento.
Tuttavia la legge vieta che l’imprenditore gareggi sul mercato con mezzi subdoli e scorretti atti a danneggiare un’altra impresa. L’imprenditore può porsi in competizione con altri (offrendo al pubblico una migliore qualità dei prodotti, prezzi minori e condizioni contrattuali più favorevoli), ma non può porre in essere atti di concorrenza sleale. Tali sono considerati:
- La diffusione di notizie e apprezzamenti che possano gettare discridito sull’attività e sui prodotti del concorrente;
- L’imitazione o l’indebita appropriazione dei pregi di prodotti di altra impresa;
- L’uso di nomi commerciali (ditta, denominazione sociale), marchi, emblemi e insegne uguali o simili a quelli di altri imprenditori, tali da creare confusione con i prodotti del concorrente;
- L’uso di slogan e di materiale pubblicitario (depliant, manifesti, fotografie) di altra impresa;
- La sottrazione, con mezzi subdoli, di segreti e conoscenze tecniche del concorrente;
- La pubblicità menzognera con la quale si attribuiscano a un prodotto qualità inesistenti, traendo così in inganno i consumatori e svalutando anche gravemente la produzione della concorrenza;
- La vendita sistematicamente sottocosto di alcuni prodotti effettuata senza alcun utile d’impresa e allo specifico scopo di danneggiare i concorrenti;
- L’assunzione da parte di un imprenditore di più dipendenti di un’altra impresa (quelli più qualificati e utili per quest’ultima) allo scopo specifico di danneggiarla;
In generale, ogni comportamento non conforme ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare altre aziende (art. 2598 c.c.).
Avvocato, Marino Reda